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Ordinanza — n. 6496/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to address already decided grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, challenging the non-application of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, was rejected as generic and merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court. Consequently, the court held that the appeal lacked the necessary specificity to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in generic terms and merely reproduce profiles of criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct and non-illogical arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity non-prosecution cause Article 131-bis repetitive arguments procedural costs Cassation review risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
31334/22 Bellotti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 364 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOTTI FABIO nato a ROMA il 22/06/1963 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31334/22 Bellotti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0