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Ordinanza — n. 6495/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded generic charges regarding coherent and logical reasoning in the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6495/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for crimes under Article 73 of the 1990 Decree-Law, arguing a violation of law regarding the attribution of responsibility. The court rejected these generic and unsupported claims, noting that the contested judgment demonstrated linear and coherent logic throughout its reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal based on generic and manifestly unfounded censure of the lower court's reasoning, which is demonstrated to be linear and coherent, is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal censure manifestly unfounded arguments coherent logical reasoning attribution of criminal responsibility procedural costs and fine Article 73 Decree-Law 309/1990 motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
31318/22 Qahir OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QAHIR ABDUL nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31318/22 Qahir OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge circa l'affermazione di responsabilità per i reati contestati;

Ritenuto che dette censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pagg. 3-7); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20