Cassation court dismisses appeal as generic grievances lack specificity and fail to challenge lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for attempted robbery and the non-applicability of a specific non-prosecution cause, but the court found these grievances merely repetitive of arguments already rejected in the second instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to challenge the lower court's factual and legal evaluations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic grievances reproducing second-instance censure without engaging with the court's actual evaluations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVAIA LAURA nato il 11/03/1995 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31311/22 Savaia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.- oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, nè si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 2);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il