Criminal appeal dismissed for generic grievances lacking specific legal arguments and factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grievances regarding sentencing and generic mitigating circumstances. The appellant merely repeated arguments from the lower court without providing specific legal reasoning or factual data to support the claims. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are totally generic, merely repeating lower court arguments without specific legal arguments or factual data supporting the claims.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CARLO VITO nato a MARSALA il 20/07/1988 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31309/22 De Carlo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato contestato e trattamento sanzionatorio (con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche) sono totalmente generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2