Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual and legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mistretta Sonia inadmissible due to the lack of specific factual and legal arguments. The appellant's complaints were deemed totally generic, consisting merely of assertions without engaging with the appellate court's reasoned merit assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are totally generic, consisting of mere assertions that do not engage with the appellate court's reasoned assessment or provide specific factual and legal support.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA SONIA nato a PALERMO il 18/01/1978 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31307/22 Mistretta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20