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Ordinanza — n. 6490/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking logical coherence in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6490/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision violated the law regarding criminal liability, but the Court found these grounds to be totally generic and manifestly unfounded. The Court determined that the lower court's reasoning was linear and logically coherent, thus rejecting the appeal on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are totally generic and manifestly unfounded, as demonstrated by the linear and coherent logic of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection manifestly unfounded censure logical coherence review procedural costs award condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
31299/22 Scurato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCURATO VINCENZO nato a PALERMO il 22/01/1995 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31299/22 Scurato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato;

Ritenuto che dette censure, oltre che totalmente generiche, sono manifestamente infondate poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pagg. 1-2); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il