Appeal dismissed for generic grounds lacking specific criticism of the appealed sentencing decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gabriel Aldo inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant argued for a different treatment of the sanction, but the court found the criticism merely evocative without establishing a specific correlation between the arguments and the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lacking specific criticism of the contested decision and failing to demonstrate a clear correlation between the arguments and the facts or legal provisions of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI ALDO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 02/04/1982 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gabrieli Aldo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed assertivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che, invero, il motivo si presenta anche generico nella parte in cui non prende in esame il fato che vede la pena determinata nel minimo, mentre l'aumento operato per la recidiva contestata è determinato in maniera fissa dalla disposizione di cui all'art. 99 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i