Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Castagna Federico against the Brescia Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for alternative evidence evaluation and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these grounds generic and lacking specificity. Consequently, the appeal was rejected because the arguments merely repeated previously dismissed points without new legal substance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, overly generic, or merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA FEDERICO ANDREA GIACOMO nato a CIVIDATE CAMUNO il 28/09/1965 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31226/22 Castagna OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla violazione di legge quanto alla affermazione di responsabilità per il reato contestato- oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i