Cassation appeal against preliminary dismissal order dismissed as non-appealable under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the preliminary dismissal order was issued after the June 2017 procedural reform. The appellant argued for review based on substantive errors and procedural violations, but the court noted that such orders are now exclusively reviewable by a single-judge tribunal for nullity grounds only. Consequently, the appeal was rejected as it sought review of a matter no longer accessible via the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 409, 410, 410-bis, 127, comma 5, cod. proc. pen.; Following the 2017 reform, preliminary dismissal orders are no longer appealable to the Supreme Court but must be challenged before a single-judge tribunal for specific nullity reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO FRANCESCO nato a STORNARELLA il 06/08/1959 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 13/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31216/22 Carosiello (p.o.)
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Francesco Carosiello -persona offesa nel procedimento contro ignoti per i reati di cui agli artt. 368, 479 cod. pen. e 228 R.d. 16 marzo 1942, n. 267- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di plurimi vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; rilevato che detti motivi sono stati ribaditi con la memoria depositata in data 8 gennaio 2023; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclarnabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso