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Ordinanza — n. 6485/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming necessity defense and non-punishability for breach of curfew.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6485/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the necessity defense and non-punishability arguments. The appellant argued for exemption from penalty due to a toothache and the presence of others outside his residence, but the court found the alleged pain incongruous with the defendant's external presence and noted the high offensiveness of his conduct. Consequently, the court ruled that the statutory requirements for balancing generic circumstances against recidivism were met, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court rejects the necessity defense and non-punishability when the alleged justification is incongruous with the defendant's actions and the conduct remains sufficiently offensive to warrant penalty under the statutory balance.

Parole chiave

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necessity defense rejection non-punishability clause curfew violation recidivism balancing inadmissible appeal danno ai denti guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 31/07/1989 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Giuliano Francesco Paolo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed all'omessa prevalenza delle riconosciute circostanze generiche rispetto alla recidiva è riproduttivo di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto; che la decisione ha messo in evidenza sia l'inconferenza del prospettato mal di denti rispetto alla presenza all'esterno dell'abitazione con due persone di cui una nota per i plurimi procedimenti penali, sia la non scarsa offensività della condotta che, nei termini in cui era stata accertata, denotava la contestuale violazione delle prescrizioni che gli imponevano di non comunicare con terze persone, sia la ponderata ed apprezzata esistenza dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini del bilanciamento operato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i