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Ordinanza — n. 6483/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific criticism of the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Vitale's appeal inadmissible due to the generic nature of his grounds. Vitale argued the lower court erred in its reasoning, but the court found his complaints merely evocative without specific criticism of the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and Vitale was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lacking a specific correlation between the arguments of the contested decision and the reasons for the appeal, thereby falling into the vice of aspecificity.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissible appeal vice of aspecificity lack of specific criticism procedural costs award motivi di cassazione allegazione motivata difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE MARCO nato a PALERMO il 11/01/1992 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Vitale Marco; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed assertivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20