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Ordinanza — n. 6481/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding non-prosecution cause under Article 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal concerned the failure to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this argument as it merely reproduced points already adequately examined and dismissed by the lower court with correct reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; A cassation appeal lacking specificity that merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code non-prosecution cause lack of specificity inadmissible appeal procedural economy motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
31186/22 Lucchese OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE PAOLO nato a PALERMO il 21/07/1984 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31186/22 Lucchese OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01