Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding non-prosecution cause under Article 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal concerned the failure to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this argument as it merely reproduced points already adequately examined and dismissed by the lower court with correct reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; A cassation appeal lacking specificity that merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE PAOLO nato a PALERMO il 21/07/1984 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31186/22 Lucchese OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01