Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds regarding non-punishability under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Runza Samuele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already rejected this claim based on the objective offensiveness of the conduct and the habitual nature of the crimes. The Court found the new arguments to be a mere repetition of previously refuted legal and factual criticisms, thus denying the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible if the grounds raised are identical to those already rejected by the Court of Appeal with correct reasoning, lacking any new elements to justify a fresh examination.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUNZA SAMUELE nato a PALERMO il 19/11/1996 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Runza Samuele; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto e giuridici avendo messo in evidenza, sia la sussistenza dell'oggettiva non tenue offensività della condotta contestata in ragione della pluralità di sostanza rinvenuta e sequestrata già predisposta in dosi, sia la sussistenza dell'abitualità della condotta alla luce di due condanne per reati della stessa specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/