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Ordinanza — n. 6478/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and lack of specific comparison with sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was flawed and the sentence excessive due to missing statutory mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and unsubstantiated, noting the first ground lacked factual basis while the second failed to compare the sentence with the specific criteria used by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, or if the excessive sentence claim lacks a specific comparison with the criteria adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal excessive sentence claim lack of specific comparison manifestly unfounded censure sentencing criteria analysis procedural costs award esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
31160/22 Accardo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
3-5); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
3-5); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDO GIUSEPPE nato a CASTELVETRANO il 06/04/1976 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31160/22 Accardo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone, con un primo motivo, il vizio di motivazione anche per travisamento della prova circa l'affermazione di responsabilità per i reati contestati;

Ritenuto che dette censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pagg. 3-5); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5);

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso