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Ordinanza — n. 6477/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding oral hearing request and sentencing continuity proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the arguments raised by the appellant. The defense failed to prove the receipt of a telecommunication request for an oral hearing, and the claim regarding sentencing continuity lacked evidence of a single criminal design. Consequently, the court upheld the lower court's written procedure decision and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020; Art. 385 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to confront the court's specific evaluation or if the required proof of procedural acts, such as the receipt of a telecommunication request or the deposit of a judgment, is absent.

Parole chiave

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lack of specificity appeal telecommunication request receipt sentencing continuity proof single criminal design procedural costs award rinuncia al dibattimento orale corrispondenza con il difensore tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, convertito con L. 8 dicembre 2020, n. 176
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 23-bis, d.l.
Art. 385 cod. pen.
31157/22 Chisari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art.
art. 385 cod. pen
31157/22 Chisari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHISARI SALVATORE nato a CATANIA il 14/08/1982 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31157/22 Chisari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, convertito con I. 8 dicembre 2020, n. 176, per avere la Corte di appello statuito nelle forme scritte pur in presenza di legittimo impedimento del difensore che aveva richiesto la trattazione orale, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale valutazione effettuata dalla Corte di appello che nel verbale dell'udienza celebrata il 10 giugno 2022 ha ritenuto di non accogliere la richiesta di rinvio dal momento che "il processo si svolge in forma scritta"; che, in particolare, il difensore ha allegato copia di PEC asseritamente inviata in data 3 maggio 2022 -con cui si avanzava richiesta di trattazione orale- senza tuttavia produrre attestazione di corretta ricezione da parte del destinatario di detta comunicazione telematica, non rinvenuta neppure nel fascicolo;

Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso è parimenti a-specifico, mancando la prova dell'avvenuto deposito della sentenza nei confronti della quale si chiede l'applicazione del vincolo della continuazione, oltre ad essere formulato in termini generici, poiché in alcun modo si evincono gli elementi da cui dedurre l'unicità del disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de