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Ordinanza — n. 6475/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic legal grounds regarding evidence and responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6475/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Lo Iacono Nikolas inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a specific crime, alleging violations of law and a distortion of evidence regarding his responsibility. The court rejected these claims as generic and manifestly unfounded, noting that the lower court's reasoning was logically coherent and consistent throughout the document.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, c.p.p.; Art. 367, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are generic, manifestly unfounded, or fail to demonstrate a specific violation of law or a distortion of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal grounds manifestly unfounded claims distortion of evidence procedural costs and fine motivi di cassazione condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, c.p.p.
Art. 367, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO NIKOLAS nato a PALERMO il 21/03/1995 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t N. 31148/22 Lo IACONO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione anche per travisamento della prova circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato;

Ritenuto che dette censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pagg. 2-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i