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Ordinanza — n. 6474/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are specific and lack logical coherence regarding sentencing excess.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6474/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the excessive sentencing and alleged non-exclusion of contested recidivism, but the court found these complaints specific. The court ruled that the appellant's arguments lacked logical coherence and failed to meaningfully confront the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and logically coherent; complaints lacking a clear logical confrontation with the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of logical coherence specificity requirement sentencing excess recidivism exclusion procedural costs Cassazione ordinanza sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
31147/22 Krimaa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
31147/22 Krimaa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIMAA RACHID nato a CLES il 23/03/1993 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31147/22 Krimaa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della contestata recidiva sono a-specifiche poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 2 e 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0