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Ordinanza — n. 6473/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints on facts already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6473/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific legal fact under Article 73, paragraph 5 of the relevant decree. The court rejected this claim because the grievances were too generic and the legal issues had already been properly examined and dismissed by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 73, comma 4 e 5, D.P.R. 309/1990: Appeals to the Court of Cassation must be specific and cannot rely on generic complaints regarding facts or legal points already adequately examined and rejected by the lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances rejection double jeopardy principle Article 73 criminal decree procedural costs award sovraindebitamento bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
31146/22 Sgroi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
31146/22 Sgroi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGROI ANTONINO nato a PARTINICO il 19/11/1991 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31146/22 Sgroi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione, che denunziano la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 2);

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/