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Ordinanza — n. 6472/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding non-prosecution cause under Article 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the grounds too generic. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; An appeal lacking specific factual grounds that merely reproduces previously rejected arguments is inadmissible.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code lack of specificity inadmissible appeal non-prosecution cause procedural costs Cassazione generic grounds motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
31145/22 Terenna OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
31145/22 Terenna OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERENNA MARCO nato a PALERMO il 16/09/1989 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31145/22 Terenna OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2023