Ordinanza — n. 6471/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSIMANO MARCO nato a PALERMO il 02/01/1983 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cusimano Marco; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui la difesa censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso, in assenza di elementi positivi (in tal senso la valutata inconsistente giustificazione addotta in ordine alla necessità di fornire aiuto alla compagna) ed al cospetto di plurimi e niente affatto remoti precedenti penali anche gravi (rapina e porto di arma da fuoco)la concessione delle citate attenuanti, richiamando sul punto e condividendo la sentenza di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6471/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSIMANO MARCO nato a PALERMO il 02/01/1983 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cusimano Marco; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui la difesa censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso, in assenza di elementi positivi (in tal senso la valutata inconsistente giustificazione addotta in ordine alla necessità di fornire aiuto alla compagna) ed al cospetto di plurimi e niente affatto remoti precedenti penali anche gravi (rapina e porto di arma da fuoco)la concessione delle citate attenuanti, richiamando sul punto e condividendo la sentenza di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSIMANO MARCO nato a PALERMO il 02/01/1983 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cusimano Marco; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui la difesa censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso, in assenza di elementi positivi (in tal senso la valutata inconsistente giustificazione addotta in ordine alla necessità di fornire aiuto alla compagna) ed al cospetto di plurimi e niente affatto remoti precedenti penali anche gravi (rapina e porto di arma da fuoco)la concessione delle citate attenuanti, richiamando sul punto e condividendo la sentenza di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20