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Ordinanza — n. 6470/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding non-prosecution and sentencing mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6470/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis and excessive sentencing without mitigation under Article 62-bis, but the lower court had already addressed these points. The court rejected the appeal because the arguments lacked the required specificity and merely repeated previously rejected criticisms without new analysis.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance without providing specific new analysis or precise comparison with the criteria adopted by the lower judges.

Parole chiave

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lack of specificity non-prosecution defense sentencing mitigation inadmissible appeal procedural costs remissione della pena controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
31136/22 Salamone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 385 cod. pen
31136/22 Salamone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE PAOLO nato a PALERMO il 05/07/1977 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31136/22 Salamone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il