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Ordinanza — n. 6469/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding non-prosecution cause under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6469/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged a lower court's refusal to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, but the arguments merely repeated points already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to warrant further review and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are merely generic and do not provide specific arguments distinct from those already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code non-prosecution cause inadmissible appeal lack of specificity Corte di Cassazione procedural costs repetition of arguments ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
31134/22 Pace OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
31134/22 Pace OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE BENEDETTO nato a PALERMO il 16/10/1986 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31134/22 Pace OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01