Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments failing to address first instance court's factual reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Vicario Moris inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's decision to exclude the defense of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and to deny general mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic because they failed to engage with the complete factual and legal reasoning provided by the lower court regarding the offender's conduct and lack of favorable elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the specific factual and legal reasoning of the lower court, particularly where the lower court has adequately substantiated its findings on the offensiveness of the conduct and the absence of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICARIO MORIS nato a TREVIGLIO il 14/10/1980 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; up\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Vicario Moris; OSSERVA Ritenuto che i motivi del ricorso con cui la difesa censura la riforma della decisione di primo grado con l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e generico nella parte in cui non prende in esame la motivazione completa in fatto e diritto della Corte territoriale che ha messo in evidenza le ragioni alla base della ritenuta non scarsa offensività della condotta (pagg 4 e 5), specie ià dove ha rappresentato che il ricorrente era stato sorpreso in tempo di notte all'interno di una macchina a significativa distanza dalla abitazione adducendo non plausibili giustificazioni; rilevato che egualmente generico risulta il motivo con cui censura l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche avendo i Giudici di merito ritenuto con pertinenti argomenti fondati su dati processuali indiscussi l'apprezzata assenza di elementi favorevoli e la complessiva adeguatezza della pena determinata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i