Cassation appeal dismissed due to withdrawal and lack of appealability against non-appealable tribunal decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible on two grounds: the underlying tribunal decision was non-appealable, and the appellant had formally withdrawn the appeal. The defense initially argued for a retrial regarding drug possession charges but subsequently renounced the legal action. Consequently, the Court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the challenged decision is non-appealable or if the appellant has withdrawn the appeal, resulting in liability for costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANINI HAMZA nato il 08/10/1999 avverso la sentenza del 13/06/2022 del TRIBUNALE. di MILANO dat-a-a5/3LiSa_alle_p_all; 1/ic-À1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso presentato dalla difesa, Banini Hamza ha impugnato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Milano in ordine a condotta di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina deducendo vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen..
2. Con atto pervenuto in data 26 ottobre 2022 la difesa del ricorrente, munito di procura speciale, dichiara di rinunciare al ricorso.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, sia in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), sia in quanto è stata presentata regolare rinuncia.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, sia in quanto avverso provvedimento non impugnabile sia per intervenuta rinuncia, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (v. da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, RV. 267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità) come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso