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Ordinanza — n. 6464/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAISSI HOUSIN nato il 02/03/1996 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 31072/22 KAISSI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, attinenti all'asserita violazione di legge circa il trattamento sanzionatorio, oltre che generiche, sono manifestamente infondate poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (pag. 3);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 31072/22 KAISSI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, attinenti all'asserita violazione di legge circa il trattamento sanzionatorio, oltre che generiche, sono manifestamente infondate poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (pag. 3);

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie tassazione delle spese risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAISSI HOUSIN nato il 02/03/1996 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 31072/22 KAISSI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, attinenti all'asserita violazione di legge circa il trattamento sanzionatorio, oltre che generiche, sono manifestamente infondate poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/