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Ordinanza — n. 6463/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and failure to rebut prior appellate findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6463/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal filed by Kocli Olsi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for generic mitigating circumstances and a lighter sentence, but the Court of Appeal had already rejected these claims based on the defendant's negative personality profile and lack of positive evidence. The Supreme Court upheld this decision, noting that the lower court's reasoning was fully motivated and that the appellant's arguments merely reproduced previously refuted criticisms without introducing new facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already refuted by the Court of Appeal in the absence of new positive elements or a change in the factual assessment regarding the defendant's personality and criminal impulse.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances negative personality profile procedural exhaustion reproduction of refuted arguments attenuazione della pena traffico aggravato di cocaina sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
6 e 7 sentenza); osservato che risulta adeguatamente motivata la parte della decisione che, nel confutare le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio dei reati posti in conl:inuazione, ha condiviso le conclusioni del Tribunale alla luce degli apprezzati criteri ex art. 133 cod. pen. (pagg.
art. 133 cod. pen
6 e 7 sentenza); osservato che risulta adeguatamente motivata la parte della decisione che, nel confutare le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio dei reati posti in conl:inuazione, ha condiviso le conclusioni del Tribunale alla luce degli apprezzati criteri ex art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOCLI OLSI nato il 28/04/1979 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZlA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Kocli Olsi; OSSERVA Ritenuto che i motivi del ricorso con cui la difesa censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessivo trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso, in assenza di elementi positivi ed al cospetto di valutata non positiva personalità del ricorrente resosi responsabile di reato specifico, le attenuanti generiche, tenuto conto della pedissequa confutazione della rilevanza degli elementi asseritamente positivi addotti dal ricorrente in quanto non idonei a spiegare la spinta criminogena (pagg. 6 e 7 sentenza); osservato che risulta adeguatamente motivata la parte della decisione che, nel confutare le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio dei reati posti in conl:inuazione, ha condiviso le conclusioni del Tribunale alla luce degli apprezzati criteri ex art. 133 cod. pen. (pagg. 7 e 8 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso