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Ordinanza — n. 6461/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the excessive penalty claim. The appellant argued the sentence was excessively burdensome, but the court ruled the request was generic and did not fall under the specific grounds for review in Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and does not cite specific grounds for review provided by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal grounds excessive penalty review Article 448 criminal procedure Article 610 criminal procedure alleggerimento della pena motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che Maurizio Alì ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 337 cod. pen.
Art. 707 cod. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
141/2020 emessa dalla Corte di appello di Catania in data 16 gennaio 2020; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto eccessivamente oneroso; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Maurizio Alì ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI' MAURIZIO nato a CATANIA il 12/07/1983 avverso la sentenza del 27/06/2022 del TRIBUNALE di CATANIA[dato avvjser-gre- par--tiD udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31015/22 Ali

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Maurizio Alì ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 707 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di giorni venti di reclusione quale aumento in continuazione alla pena di anni uno di reclusione irrogata con la sentenza n. 141/2020 emessa dalla Corte di appello di Catania in data 16 gennaio 2020; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto eccessivamente oneroso; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2