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Ordinanza — n. 6460/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction, rejecting arguments on third-party distribution and minor offense status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6460/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug cultivation. The appellant argued for non-punishment and minor offense status, but the appellate court had already refuted claims regarding third-party distribution by citing the substantial quantity of marijuana and hashish found, along with specialized equipment. The Supreme Court rejected these arguments as insufficiently supported and noted the appellant's attempt to reconstruct facts without engaging with the complete reasoning of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90: An appeal is inadmissible when the grounds raised were already adequately refuted by the court of appeal, and the appellant fails to provide new evidence or a complete reconstruction of facts to challenge the established legal conclusions.

Parole chiave

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drug cultivation conviction third party distribution non-punishment cause minor offense reclassification appeal inadmissibility reati qualificati contro gli stupefacenti difesa contro le pratiche commerciali illecite difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90
e la riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOZZARI CAMELO nato a AGRIGENTO il 04/12/1992 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Scozzari Carmelo; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato, l'offensività della condotta di coltivazione, la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e la riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto alla destinazione a terzi, non solo il dato connesso al numero di piante messe a dimora, ma anche il quantitativo ragguardevole di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish detenuto nell'immobile, nonché l'idoneità delle attrezzature e beni declinati alla coltivazione ed al confezionamento; osservato che la motivazione risulta completa in quanto redatta con rinvio a corretti e pertinenti riferimenti in fatto ed in diritto che il ricorrente, previa parziale confutazione della parte della condotta afferente alla sola coltivazione, tenta di ricostruire in maniera parziale senza alcun confronto con le complete argomentazioni dei giudici di merito; rilevato che la quantità dello stupefacente rinvenuto e la complessiva consistenza dell'azione, oltre a dare conto della certa offensività della condotta, rendono palese l'insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. correttamente esclusa dalla Corte territoriale; che le stesse ragioni hanno portato ad escludere la riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 solo apoditticamente sostenuta in sede di ricorso; osservato che i motivi si presentano, altresì, declinati in fatto nella parte in cui tentano di minimizzare la complessiva valutazione operata dalla Corte di appello assegnando una valenza riduttiva ed un significato alternativo al compendio probatorio adeguatamente apprezzato, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.