Italian court dismisses appeal on criminal evasion grounds due to lack of subjective element and necessity defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Maltese Massimo inadmissible, rejecting claims regarding the subjective element of evasion and the defense of necessity. The court found the appellant's arguments repetitive of those already refuted by the Court of Appeal, noting the lack of new evidence regarding his subjective intent while he was under electronic monitoring. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 51 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the alleged violations of the subjective element of the crime or the justification of necessity are merely repetitive of censure already refuted by the lower court with correct factual and legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE MASSIMO nato a MARSALA il 10/02/1975 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CIDSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Maltese Massimo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del delitto di evasione, al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto avendo messo in evidenza sia la mancata allegazione di elementi che deponessero per la solo prospettata sussistente della mancanza dell'elemento soggettivo e della citata esimente, tenuto conto che il ricorrente, detenuto agli arresti domiciliari, era stato visto da un carabiniere presso un supermercato, sia la non scarsa offensività della condotta che, nei termini in cui era stata accertata, denotava una gratuita violazione delle prescrizioni impostegli alla luce del dato che lo vedeva agli arresti domiciliari con l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso