Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to reclassify facts under minor offense provision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Parisi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Parisi argued that the lower court failed to reclassify his drug possession as a minor offense under Article 73, Paragraph 5 of D.P.R. 309/90. The court rejected this, noting the appellant's habitual conduct in a non-reassuring residential context and the specific nature of the drugs rendered the minor offense classification inappropriate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; The Court of Cassazione holds that an appeal challenging the failure to reclassify facts under the minor offense provision is inadmissible if the lower court's factual assessment regarding habitual conduct and context is sound and not reproducible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI GIOVANNI nato a PALERMO il 08/05/1989 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Parisi Giovanni; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'omessa riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello con corretti e pertinenti riferimenti in fatto e diritto avendo messo in rilievo, non solo il dato ponderale, comunque significativo e certamente determinante, ma la complessiva condotta attraverso cui lo stupefacente era stato custodito in un locale posto all'interno di un condominio collocato nel quartiere "ZEN" di Palermo, contesto ritenuto non rassicurante tanto da escludere l'occasionalità e la scarsa offensività della condotta in ragione della collaudata abitualità della stessa anche alla luce della differente ilipologia di stupefacente e della sua suddivisione in numerosissime dosi (108 di hashish e 408 di marijuana); osservato che il motivo si presenta, altresì, declinato in fatto nella parte in cui tenta di minimizzare la complessiva valutazione operata dalla Corte di appello assegnando una valenza riduttiva ed un significato alternativo al compendio probatorio adeguatamente apprezzato dalla Corte di appello, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso