Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and failure to address substantive legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for attempted robbery, claiming defects in the lower court's reasoning regarding subjective elements and the application of a specific non-punishment clause. The court rejected these arguments as generic reproductions of the appellate court's own criticisms without engaging with the actual factual or legal evaluations made by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific and distinct grounds that go beyond mere repetition of the appellate court's reasoning; generic complaints that do not confront the court's actual factual and legal evaluations render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA VINCENZO nato a CANICATTI' il 16/06/1949 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 30924/22 Vella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso (esaminate per prime per ragioni di consequenzialità logica), attinenti al vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, nè si confrontano cori le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 1 e 2);
Ritenuto altresì che il primo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso