Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific criticism of the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Davi' Pietro inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant argued for vices of motivation but failed to provide specific criticism linking his arguments to the contested decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacks the required specificity and dismissed it with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific criticism of the contested decision, failing to establish a correlation between the appellant's arguments and the reasons given by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVI' PIETRO nato a PALERMO il 07/11/1988 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Davi' Pietro; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato e assertivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/