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Ordinanza — n. 6451/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and failure to challenge recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant attempted to refute charges of violence against a public official and formal complicity, but the court found these arguments identical to those already rejected in the prior appeal judgment. Furthermore, the court rejected the claim regarding omitted mitigating circumstances because the appellant failed to formally challenge the recidiva provision under Article 99, Paragraph 4 of the Penal Code during the earlier proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitions of those already rejected in the prior appeal judgment, or if new grounds are not properly formulated in the initial appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds recidiva penal code violence public official formal complicity ricorso per risarcimento danni motivi di cassazione accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 62, n. 1, cod. pen.
pen.; che indeducibile risulta la parte del terzo motivo che censura l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FRANCESCO nato a CROTONE il 30/08/1980 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Passalacqua Francesco. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a confutare la responsabilità in ordine al delitto di violenza a pubblico ufficiale e il ritenuto concorso formale, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello (pagg. 2 e 3 il primo motivo, pagg. 4 e 5 il secondo motivo); che il ricorrente, in ordine ad entrambi i due primi motivi tenta di accreditare una differente evoluzione della vicenda adeguatamente ricostruita, sulla base del compendio probatorio a disposizione, dai Giudici di merito; rilevato che la parte del terzo motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico visto che le citate attenuanti sono state riconosciute in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; che indeducibile risulta la parte del terzo motivo che censura l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 1, cod. pen., in quanto costituisce una critica non formulata in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis