Italian court dismisses appeals against drug possession convictions citing insufficient evidence of personal use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Possidente Andrea and Grisolia Renato inadmissible. The court found the appellants' arguments regarding the quantity of cocaine and procedural violations to be generic and unsupported by new evidence. Consequently, the territorial court's assessment of the weight of evidence and the defendants' behavior was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: Appeals alleging vitiations of reasoning or procedural violations must be substantiated with specific arguments; generic complaints or arguments already refuted in the first instance do not justify admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POSSIDENTE ANDREA nato a PRAIA A MARE il 18/01/1993 GRISOLIA RENATO nato a CETRARO il 14/11/1993 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Possidente Andrea e Grisolia Renato; vista la memoria presentata dalla difesa del Possidente, avv. Rocco Crusco, con cui si ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso. OSSERVA Ritenuto che il comune motivo dei ricorsi che deducono vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa grammi 149 occultata nel cambio dell'autovettura a bordo della quale erano stati fermati i ricorrenti (non contestata la comune detenzione) è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, oltre a prendere in esame il ragguardevole dato ponderale della sostanza, ha messo in evidenzia l'atteggiamento assunto dai ricorrenti all'atto del controllo, la carenza di elementi che deponessero per l'uso personale, le modalità di occultamento non congeniali all'utilizzo personale, elementi che i ricorrenti tentano di riduttivamente apprezzare attraverso una parcellizzata rappresentazione di dati che porterebbero ad una lettura alternativa del compendio probatorio che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente valutato; rilevato che il secondo motivo di ricorso del Possidente con cui censura la violazione dell'art.603 cod. proc. pen.
è generico non evidenziando le ragioni alla base dell'omessa allegazione di tali atti nel primo grado di giudizio, né argomentando con corretta esaustività le ragioni che fanno ritenere le richieste prove tali da consentire un differente apprezzamento della condotta, avendo invero la Corte di appello con completezza smentito che le condizioni economiche di entrambi i ricorrenti e del nucleo di origine consentissero di giustificare il possesso di simile quantità di stupefacente rinvenuto; rilevato che la memoria prodotta dalla difesa del Possidente, di fatto riproduttiva delle ragioni già espresse nel ricorso principale, non muta le conclusioni sopra enunciate; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co