Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of new factual arguments regarding necessity defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Bertolino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in rejecting the necessity defense based on his alleged intent to purchase cigarettes to avoid drug use. The court found the appeal generic and merely repetitive of arguments already refuted by the Court of Appeal with correct factual and legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reproduces censure already refuted by the court of appeal with correct references to facts and law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO GIUSEPPE nato a MARSALA il 22/11/1987 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bertolino Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla esclusa sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità è generico oltre che riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello con c:orretti riferimenti in fatto ed in diritto nella parte in cui ha escluso che il ricorrente versasse in stato di necessità per la solo prospettata astinenza da sostanza stupefacenti cui intendeva porre rimedio attraverso l'acquisto di sigarette; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0