Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6445/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming necessity defense and lack of intent for criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6445/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Savaia Laura inadmissible, rejecting her claims regarding necessity, intent, and non-prosecution. The court found the lower court's arguments on facts and law correct, noting the inconsistency of her allegations about purchasing necessities and her clear intent to leave without authorization. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly rejects defenses of necessity and lack of intent based on inconsistent factual allegations and the appellant's prior conduct violating imposed obligations.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility state of necessity defense mens rea absence non-prosecution cause procedural costs award inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione dell'ordine espulsione allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVAIA LAURA nato il 11/03/1995 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Savaia Laura; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono varie censure in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, al dolo del reato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. riproduttivo di identiche censura confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto avendo messo in evidenza l'inconsistenza delle allegazioni a sostegno del solo prospettato bisogno di provvedere, nelle tre occasioni in cui era stata trovata al di fuori della abitazione, all'acquisto di generi di prima necessità e la sussistenza di una palese volontà di allontanarsi dall'abitazione senza richiedere alcuna autorizzazione qualora necessitata, la continuativa condotta nonché il precedente specifico, in uno con la niente affatto inoffensiva condotta tesa alla violazione degli obblighi imposti dalla misura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il