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Ordinanza — n. 6444/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge facts in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Walter Cristofaro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cristofaro argued against his liability for resisting a public official, claiming he was not the driver of the pursued vehicle. The court rejected this because the lower court had already established Cristofaro admitted to being on board and executed dangerous maneuvers to evade control, making the appeal's factual challenges precluded.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a judgment on criminal liability is inadmissible if it attempts to re-litigate facts and evidence already definitively established and properly reasoned by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resisting public official precluded merit factual preclusion court costs and fine franco tiratore timore di persecuzione responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTOFARO WALTER nato a MARTINA FRANCA il 07/08/1985 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Cristofaro Walter. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a confutare la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo, non prima di mettere in dubbio la corretta individuazione del ricorrente come colui che era alla guida del mezzo inseguito dagli operanti, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame confutati dalla Corte di appello con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto; rilevato che la parte del ricorso che censura la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale è, altresì, generico tenuto conto che non si confronta con la precisa motivazione della Corte di merito che ha evidenziato come il ricorrente fosse stato riconosciuto dallo stesso verbalizzante e che il medesimo Cristofaro aveva dichiarato di trovarsi a bordo del mezzo in questione, seppure non alla guida; che in ordine alla condotta, esplicita della volontà di sottrarsi al controllo per mezzo delle spericolate manovre realizzate nel centro storico della cittadina di Martina Franca, precisa risulta la ricostruzione operata dai Giudici di merito che hanno evidenziato le caratteristiche della fuga e l'esatta' consistenza delle vie percorse durante l'inseguimento onde palesare il rischio per l'incolumità realizzato nei confronti degli operanti e dello stesso trasportato, rimasto ignoto; osservato che il ricorso, tentando di accreditare una differente ricostruzione in fatto, scade nel precluso merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de