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Ordinanza — n. 6442/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating factors already granted by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Silvestre Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the refusal of generic mitigating factors, arguing they were not granted, but the court found this claim baseless. The court determined that such factors had already been awarded by the Tribunal, rendering the appellant's complaint generic, unfounded, and inadmissible since no objection was raised during the prior appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the alleged error concerns facts already established or legal consequences already granted by the lower court, as the complaint is manifestly unfounded and generic.

Parole chiave

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generic mitigating factors inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende double jeopardy principle manifestly unfounded lower court grant procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRE ANTONIO nato a CASERTA il 06/07/1986 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Silvestre Antonio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, oltre che generico ed indeducibile in quanto le citate attenuanti risultano essere state concesse dal Tribunale (v. ultimo periodo sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), tanto che il ricorrente non aveva formulato alcuna doglianza al riguardo in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0