Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6440/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; defense arguments deemed repetitive and factually unsupported by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Spada inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued against the third-party destination of seized drugs and the sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal of Messina. The appellate court had already weighed the substantial quantity of drugs, the multiple hiding spots, the presence of a precision scale, and the defendant's own admissions regarding sporadic use, which collectively disproved the claim of the substance being a personal stock. Consequently, the court rejected the attempt to minimize the evidence or challenge the sentencing logic, ruling that the lower court's assessment was legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals containing arguments already sufficiently refuted by the appellate court in the judgment under review are inadmissible as they lack novelty and fail to challenge the established facts or legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive defense arguments drug quantity assessment third party destination sentencing proportionality recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA SERGIO nato a PALERMO il 07/09/1980 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Spada Sergio; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato ed il trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto alla destinazione a terzi, non solo il dato quantitativo comunque ragguardevole (possibilità di predisporre 564 dosi medie singole), ma anche le modalità di occultamento della sostanza in plurimi posti dell'abitazione, il rinvenimento di un bilancino di precisione e le stesse dichiarazioni del ricorrente che aveva affermato di fare consumo sporadico di sostanza stupefacente del tipo oggetto di rinvenimento, così escludendo che la quantità costituisse una scorta da poter essere consumata in u n apprezzabile periodo di tempo; osservato che il motivo si presenta, altresì, declinato in fatto nella parte in cui tenta di minimizzare la complessiva valutazione operata dalla Corte di appello assegnando una valenza riduttiva ed un significato alternativo al compendio probatorio adeguatamente apprezzato, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato che, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha dato conto della condivisa quantificazione della pena operata dal primo giudice (che non aveva ritenuto di applicare la contestata recidiva), in ragione del dato quantitativo, e dei due precedenti specifici, mostrando di aver con ponderazione analizzato i presupposti di cui all'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de