Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating arguments already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pollino Giuseppa Tiziana inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding of liability for a crime under Article 372 of the Penal Code, arguing she merely failed to recall events present to her. The appellate court had already refuted these identical arguments during the second instance, noting she had previously provided a version of facts far removed from the truth. Consequently, the court rejected the appeal as a repetition of precluded arguments and condemned the appellant to pay the court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already rejected in the second instance without presenting new facts or legal grounds.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLINO GIUSEPPA TIZIANA nato a MILAZZO il 05/07/1973 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Pollino Giuseppa Tiziana. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 372 cod. pen. risultano riproduttivi di identiche censure confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha escluso che la ricorrente si fosse limitata a non ricordare quanto avvenuto in sua presenza e confermato in dichiarazioni precedenti, ma avesse anche rappresentato una versione dei fatti ben lontana da quella in precedenza narrata; che la difesa tenta di accreditare una alterativa lettura dei dati processuali, operazione preclusa in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2