Criminal appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal, resulting in costs and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Currò Maurizio inadmissible because the prisoner had formally withdrawn the appeal at the prison administration. The court noted that this withdrawal triggered a mandatory order for the appellant to pay procedural costs and a monetary fine to the Fine Fund. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to cover these financial liabilities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: When an appeal is withdrawn, the court must declare it inadmissible and condemn the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund, regardless of the specific ground for inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURRO MAURIZIO nato a MESSINA il 18/10/1970 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Currò Maurizio e la missiva qui trasmessa dalla Direzione della Casa di Reclusione Noto "Attilio Bonincontro" con allegata l'istanza firmata di rinuncia al ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è stata presentata regolare rinuncia alla Direzione della Casa di Reclusione; osservato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (v. da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità) come da dispositivo rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i