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Ordinanza — n. 6433/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because generic sentencing arguments fall outside statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6433/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's complaints regarding sentencing lacked statutory grounds. The appellant argued that the trial judge failed to properly balance generic mitigating circumstances, but the court noted that such arguments do not fall within the limited categories of reviewable issues permitted after the 2017 procedural code reforms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, legal qualification errors, or illegality of the penalty; generic criticisms of the balancing of mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing review generic mitigating circumstances procedural code reforms de plano rejection commisurazione della pena per stupefacenti attenuazione della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ouadid Mohamed impugna la sentenza del Tribunale di Piacenza con cui, ex art. 444 cod.
d.P.R. n. 309/90, art. 73, comma 1
pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ouadid Mohamed impugna la sentenza del Tribunale di Piacenza con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUADID MOHAMED nato il 29/07/1993 avverso la sentenza del 30/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZArlata-alM&e-a+le-pa-Fti+ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ouadid Mohamed impugna la sentenza del Tribunale di Piacenza con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena con particolare riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. per. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Così deciso i