Italian Supreme Court dismisses appeal on escape charges due to lack of subjective intent and invalid mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Wadas Ireneusz inadmissible, upholding the lower court's conviction for escape. The appellant argued for reduced punishment based on alleged mitigating circumstances and a lack of subjective intent, citing a request for parole authorization. The court rejected these claims as generic and unsupported by evidence, noting that the lower court correctly found the appellant's assurances of leaving the residence were unverified and implausible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, quarto comma, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court rejects generic arguments for mitigation or non-punishability when the appellant fails to provide concrete evidence of subjective intent or specific conduct patterns, leaving the lower court's factual assessment unsinkable in terms of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADAS IRENEUSZ nato il 23/08/1983 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZlA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Wadas Ireneusz e la memoria in data 15 gennaio 2023 dell'avv. Andrea Bergo con cui si ribadiscono i motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di evasione, al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto avendo messo in evidenza sia la mancata allegazione di elementi che deponessero per la solo prospettata sussistente della mancanza dell'elemento soggettivo in ragione della formulata istanza di autorizzazione al Tribunale di Sorveglianza, tenuto conto che le prospettate assicurazioni ricevute dal proprio legale della possibilità di uscire dall'abitazione erano rimaste prive di qualunque riscontro oltre che inverosimili, valutazione in fatto resa con motivazione coerente e logica non sindacabile in sede di legittimità; osservato che la dedotta sussistenza dell'attenuante della costituzione in carcere risulta generica nella parte in cui neppure viene scandita la tipologia di condotta che si assume essere equipollente alla fattispecie, avendo la Corte di appello osservato che in rientro in abitazione non assume rilevanza ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. citando pertinente giurisprudenza costante di questa Corte; rilevato che con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità la decisione ha messo in evidenza, al fine di escludere la scarsa offensività della condotta, che il ricorrente si fosse allontanato dal domicilio nonostante l'ampia autorizzazione di cui usufruiva; rilevato che la memoria presentata dalla parte non sortisce esito alcuno in quanto inidonea a mutare le conclusioni sopra riportate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C