Cassation court dismisses appeal regarding non-punishability and mitigating circumstances for a recidivist evader.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Verjoni Behar inadmissible, upholding the lower court's rejection of claims for non-punishability and generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on specific facts, but the appellate court had already refuted the claim that his visit to a dentist constituted a mitigating factor, noting his absence from home and work. The court affirmed that the appellant's conduct did not meet the threshold for reduced punishment under Article 385 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 385, para. 4 cod. pen.: The Court holds that an appeal alleging violation of non-punishability rules or generic mitigating circumstances is inadmissible when the lower court correctly identified that the appellant's conduct, including a visit to a dentist while at large, does not satisfy the statutory requirements for leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERJONI BEHAR nato il 07/04/1968 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Verjoni Behar; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e violazione di legge quanto ad attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito che hanno smentito la lettura a mente della quale il ricorrente, non trovato né in casa né al lavoro, si fosse recato dal dentista, elemento che ha inciso negativamente, sia in ordine alla ritenuta non scarsa offensività della condotta, tenuto altresì conto delle ragioni della detenzione domiciliare, sia in ordine alla assenza di elementi positivi tali da far ritenere sussistenti i presupposti per concedere le attenuanti generiche; rilevato che corretta risulta il pertinente richiamo a costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui non integra l'ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell'art. 385, cod. pen. la condotta dell'evaso che rientra spontaneamente in casa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso