Italian Court dismisses asylum appeals for genericity, ruling vague arguments lack specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Lahmari Aida and Viscomi Antonio inadmissible due to a lack of specificity in their legal arguments. The applicants alleged violations of law and defects in reasoning regarding their treatment, but the court found these criticisms merely evocative without effectively censuring the specific decisions under review. Consequently, the appeals were rejected because they failed to establish a clear correlation between the arguments presented and the specific provisions of the contested administrative acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 38, comma 1, lett. b) c.p.c.: Appeals must be specific and cannot be generic; generic appeals lacking a clear correlation between the arguments and the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAHMARI AIDA nato a VERONA il 11/05/1999 VISCOMI ANTONIO nato a VERONA il 23/10/1997 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ:A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Lahnnari Aida e Viscomi Antonio; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi attraverso cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione anche con riferimento al trattamento sanzionatorio sono generici in civanto privi di un'effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo le dedotte critiche meramente evocative dei vizi enunciati ed assertive; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i