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Ordinanza — n. 6427/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals regarding evasion charges, upholding the lower court's penalty assessment and procedural handling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Millas Maicol and Nardo Laura inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court violated the law and failed to properly motivate its decision regarding the crime of evasion, citing a 2018 Constitutional Court ruling. The Court rejected these claims, noting that the specific exemption for removing a father from his home does not apply here because the children were under ten years old and the removal occurred outside the authorized territory, thus failing to meet the statutory conditions for non-punishment.

Regesto Legislator

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Art. 47 ter, comma 1, Ord. Penitenziario; Art. 47-sexies, commi 2 e 4, L. 26 luglio 1975 n. 354: The exemption from punishment for removing a detainee from their residence applies only when the removed individual is a father of minor children under ten years old, the removal does not exceed twelve hours, and there is no concrete danger of further crimes; otherwise, the crime of evasion remains punishable.

Parole chiave

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crime of evasion detention at home removal from residence Constitutional Court ruling penalty assessment recidivism inadmissible appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ter, comma 1, Ord. Penitenziario
Art. 47-sexies, commi 2 e 4, L. 26 luglio 1975 n. 354
Art. 133 cod. pen.
281082); che nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso di specie; rilevato che in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva per il Millas, la Corte di merito ha dato conto della valutazione dei presupposti di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
281082); che nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso di specie; rilevato che in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva per il Millas, la Corte di merito ha dato conto della valutazione dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., n. 211 del 2018
Sez. 6, n. 8051 del 12/01/2021, Clemente
211 del 2018 (Sez. 6, n. 8051 del 12/01/2021, Clemente, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILLAS MAICOL nato a PIOVE DI SACCO il 01/12/1984 NARDO LAURA nato a PIOVE DI SACCO il 21/07/1985 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE Al3PELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Millas Maicol e Nardo Laura; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi attraverso cui il comune difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto al delitto di evasione in ragione della decisione della Corte costituzionale n. 211 del 2018 quanto all'art. 47 ter Ordinamento Penitenziario è manifestamente infondato in quanto detta decisione non risulta pertinente rispetto alla condotta dei ricorrenti che ponevano in essere l'allontanamento dall'abitazione del Millas (con il concorso della Nardo) in altro comune non rientrante nel territorio oggetto di autorizzazione; che infatti la non punibilità riguarda solo il caso in cui l'allontanamento dal domicilio concerne il padre di prole inferiore ai dieci anni ammesso alla detenzione domiciliare ordinaria, che non si sia protratto per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della legge 26 luglio 1975 n. 354 del 1975, sempre che ricorra il presupposto, previsto dall'art. 47-quinquies, comma 1, c:he non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, come richiesto a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost. n. 211 del 2018 (Sez. 6, n. 8051 del 12/01/2021, Clemente, Rv. 281082); che nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso di specie; rilevato che in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva per il Millas, la Corte di merito ha dato conto della valutazione dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. solo in fatto smentiti in sede di ricorso, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato che in ordine alla contestata recidiva per il Millas la decisione evidenzia le ragioni, afferenti ai plurimi e gravi elementi che, sulla base di un giudizio di merito insindacabile in cassazione, hanno portato a ritenere il delitto commesso quale aggravamento della pericolosità del ricorrente insensibile alle precedenti condanne ed incline al delitto; rilevato che la decisione ha dato conto delle ragioni che facevano complessivamente ritenere corretta la quantificazione della pena per entrambi i ricorrenti; osservato che tutti i motivi risultano meramente riproduttivi di censure con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte territoriale che i ricorrenti reiterano senza efficaci rilievi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.