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Ordinanza — n. 6426/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6426/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO CIRO nato a NAPOLI il 27/11/1977 avverso la sentenza del 19/07/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD-dato-auviso-alie-pagt4; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Riccio Ciro impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen., del Tribunale di Napoli Nord con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 6426/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per cassazione ricusazione del pubblico ministero motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso effettivo impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
pen., del Tribunale di Napoli Nord con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO CIRO nato a NAPOLI il 27/11/1977 avverso la sentenza del 19/07/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD-dato-auviso-alie-pagt4; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Riccio Ciro impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen., del Tribunale di Napoli Nord con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen..

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione ed erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, cori indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così