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Ordinanza — n. 6425/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances already rejected by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6425/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Izzo's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court had already rejected this claim based on the defendant's prior criminal record and violation of special supervision measures. The court found the appeal's arguments to be repetitive of issues already adequately refuted by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court has already refuted the claim based on the defendant's criminal history and violation of supervision measures, rendering the cassation arguments repetitive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances special supervision measures criminal record assessment inadmissible appeal repetitive arguments appellate court review procedural inadmissibility attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO GIOVANNI nato a LATINA il 15/06/1966 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Izzo Giovanni; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui la difesa censura il marcato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso, al cospetto di plurimi precedenti penali anche gravi e della violazione di misura afferente la sorveglianza speciale, che potessero essere concesse le attenuanti generiche, correggendo sul punto la sentenza di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Così deciso il 20/0