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Ordinanza — n. 6424/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against resistance to public official conviction for duplicating lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Muric Slobodan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for resistance to a public official, claiming lack of awareness of the officer's status and requesting mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated identical arguments already rejected by the Court of Appeal regarding the facts and legal characterization of the violent arrest.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are identical to those previously rejected in the cassation proceeding against the first-instance judgment, lacking new factual or legal elements.

Parole chiave

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resistance to public official inadmissible appeal repetition of arguments mitigating circumstances recidiva court costs Cassa delle ammende procedura penale militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURIC SLOBODAN nato il 25/08/1972 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Muric Slobodan. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a confutare la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, specie quanto a consapevolezza della qualifica in capo all'operante l'arresto ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la parte della decisione che ha rilevato come il ricorrente fosse ben consapevole della qualifica del militare intervenuto (in tal senso esplicito quanto contenuto nella decisione di primo grado nella parte in cui viene evidenziata la declinazione delle generalità da parte dei militari intervenuti dopo la commissione di un furto) ed evidenziata la condotta violenta posta in essere ai danni della parte offesa che aveva bloccato a terra il ricorrente onde arrestarlo; che il ricorrente tenta di accreditare una alternativa ricostruzione degli eventi, con precisione operata dai Giudici di merito allorché hanno scandito le fasi che hanno portato alla commissione dei reato; rilevato che adeguata risulta anche la parte della decisione che ha aderito alle conclusioni del primo giudice nella parte in cui ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed ha determinato la pena in ragione della ponderata personalità del ricorrente, alla gravità del fatto ed ha preso in considerazione l'omesso aumento per la pur contestata e ritenuta sussistete recidiva, avendo preso la Corte di merito in esame l'assenza di utili elementi per concedere le invocate attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così