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Ordinanza — n. 6423/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for genericity, ruling vague arguments lack specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6423/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Tito Robert and Tito Zlatan inadmissible due to a lack of specific legal criticism. The appellants argued violations regarding the crime of resistance to a public official, but the court found their arguments merely evocative without linking their claims to the specific reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid generic assertions; if the grounds for appeal do not clearly identify the specific errors in the contested decision, the appeal is inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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genericity of grounds resistance to public official inadmissibility of appeal lack of specificity Cassa delle ammende motivi di cassazione causa civile legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TITO ROBERT nato il 20/01/1970 TITO ZLATAN nato a FRASCATI il 20/05/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Tito Robert e Tito Zlatan; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi attraverso cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale in concorso sono generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo le dedotte critiche meramente evocative dei vizi enunciati ed assertive; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di &specificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammis:sibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il